MANOVRA CORRETTIVA : LE NOVITA’
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24/04/2017 il Decreto Legge n. 50/2017, il quale prevede disposizioni urgenti in merito a: Split Payment, IVA , compensazione dei crediti erariali, Cedolare Secca, DURC, Procedura di reclamo/mediazione nel processo tributario e definizione agevolata delle controversie.
Segue un’analisi capo per capo.
A) Diritto alla detrazione dell’IVA: dal 24/04/2017 l’IVA versata sugli acquisti dalle imprese e professionisti Italiani potrà essere detratta esclusivamente entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. La modifica è rilevante, infatti riduce il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione che quindi passa dai 2 anni della precedente normativa ad un anno con la presente novità;
B) Registrazione fatture: come immediata conseguenza di quanto specificato al punto B), non sarà più possibile detrarre l’IVA relative alle fatture non di competenza dell’esercizio in cui sorge il diritto alla detrazione. In precedenza era ammissibile la registrazione di fatture, e la conseguente detrazione dell’IVA, relative ai due anni precedenti dell’esercizio in corso;
C) Visto di conformità per le compensazioni dei crediti erariali : E’ ridotto da 15.000€ a 5.000€ il limite entro il quale è possibile compensare crediti erariali senza apposizione di visto di conformità di un professionista abilitato. Il limite si applica distintamente per ogni imposta a credito. Inoltre, se sono presenti crediti in un modello F24, lo stesso deve essere obbligatoriamente presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e non potrà essere presentato più tramite, ad esempio, i servizi di home banking;
D) Aumento IVA : dal 2018 saranno aumentate le aliquote IVA. L’aliquota del 10% aumenterà all’11,5% (dal 2019 al 12% e dal 2020 al 13%). L’aliquota del 22% aumenterà al 25% ( nel 2019 ulteriore aumento del 0,4%);
E) Definizione agevolata delle controversie tributaria “Rottamazione delle liti” : E’ sancita la possibilità di definire le controversie avviate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. In sostanza si risparmiano le sanzioni e gli interessi di mora. La richiesta dovrà essere presentata entro il 30.09.2017 e sono definibili le controversie con costituzione in giudizio di primo grado del rincorrente entro il 31.12.2016 e per le quali al 30.09.2017 non sia ancora concluso il processo;
F) DURC : Nel caso di “rottamazione delle cartelle” viene rilasciato a seguito di presentazione da parte del debitore della dichiarazione di adesione trasmessa ad Equitalia entro il 21.04 scorso.
G) Procedura di reclamo/mediazione : Per gli atti impugnabili notificati dal 1.01.2018 (es. avvisi di accertamento, avvisi di rettifica/liquidazione etc.) con valore della lite fino a 50.000 euro è sancita l’obbligatorietà del procedimento di reclamo/mediazione con l’ente impositore, in maniera preventiva al contenzioso. Si rammenta che fino ad oggi tale limite era di 20.000 euro;
H) Split Payment : il meccanismo di scissione dei pagamenti dell’IVA è esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti di : Amministrazioni, enti e soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali, società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana e per le prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte. Termine di decorrenza: 1/07/2017;
I) Cedolare secca e Locazioni brevi : Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1.06.2017 si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca, ovvero aliquota del 21% sul reddito percepito. Le locazioni brevi sono contratti ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Rientrano in tale ambito anche le locazioni effettuate tramite i portali on-line come Booking e Airbnb – i soggetti intermediari devono operare una ritenuta del 21% sui canoni incassati e versarla entro il giorno 16 del mese successivo;