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Riforma del Terzo Settore e Adempimenti contabili

Riforma del Terzo Settore e Adempimenti contabili:
le principali novità per tutti gli Enti del Terzo Settore

A cura di Alessio Silvestri

Il Consiglio nazionale del Terzo settore ha espresso il parere sui nuovi schemi “predefiniti” di rendicontazione , obbligatori per tutti gli enti del Terzo settore; ora, per la piena efficacia degli stessi, si attende solo l’emanazione del decreto del Ministero del la voro e delle politiche sociali Sulla scia di quanto previsto dall’art.13 del Codice del Terzo Settore, i suddetti schemi variano a seconda della natura giuridica e delle dimensioni dell’Ente. Nello specifico:

Riforma del Terzo Settore e Adempimenti contabili - Studio Silvestri - Commercialista_FB
  • ETS commerciali e imprese sociali: redigono u n bilancio civilistico con tenuta obbligatoria di libro giornale e inventari;
  • ETS non commerciali con ricavi, rendite, proventi e/o entrate superiori a 220mila Euro: redigono un bilancio civilistico composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione;
  • ETS non commerciali con ricavi, rendite, proventi e/o entrate inferiori a 220mila Euro: possono predisporre un bilancio “semplificato” in forma di rendiconto per cassa.

Il comma 6 dell’art.13 del Codice del Terzo settore prevede inoltre che “l’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’articolo 6 del CTS nella relazione di missione o, a seconda dei casi, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativ a al bilancio”.

La relazione di missione richiamata servirà ad illustrare, da un lato, le poste di bilancio e, dall’altro, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, unendo così informazioni che il Codice Civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

La norma sottintende l’utilizzo del principio di competenza economica per la redazione del bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000,00 euro, mentre consente l’utilizzo del principio di cassa per gli ETS con ricavi, rendite, proventi e/o entrate inferiori alla predetta soglia.

In questi nuovi schemi rendicontativi viene valorizzata la figura, anche economica, del volontariato; tra i costi è infatti presente una specifica voce riferita all’impiego dei volontari all’interno degli ETS.

 

Quanto appena detto rappresenta di certo un cambiamento epocale per il terzo settore, non fosse altro che tutti gli enti del terzo settore dovranno depositare il bilancio di esercizio: gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale depositeranno il bilancio presso il registro delle imprese; gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese dovranno invece depositare il  bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Si precisa altresì che i nuovi schemi dovranno essere utilizzati dalla presentazione del bilancio 2021, adempimento da ottemperare nel corso dell’anno 2022.

Il legislatore ha opportunamente deciso di concedere il tempo necessario per uniformarsi ai nuovi obblighi di legge e consentire agli Enti del Terzo Settore di valorizzare la trasparenza nella gestione economico/finanziaria nei confronti dei propri associati e dei terzi.

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