Transfer Pricing Collaborativo
Nuovo set documentale anti-sanzioni
A cura di Armando Veneziano e Alessio Silvestri
La crescita delle società multinazionali fa emergere problematiche sempre più complesse in capo alle amministrazioni fiscali in considerazione del fatto che le regole in materia di imposizione, che differiscono da Paese a Paese, non possono essere considerate autonome ma vengono esaminate in un più vasto contesto internazionale. Il doversi conformare a legislazione ed obblighi amministrativi dei singoli Stati crea ulteriori problemi per le società multinazionali.
In quest’ottica, le operazioni che intercorrono tra le singole imprese appartenenti al gruppo sono soggette ad imposta secondo il principio della libera concorrenza. Di fatti, le relazioni esistenti tra i partecipanti del gruppo multinazionale possono determinare la definizione di condizioni particolari e vantaggiose nei rapporti infragruppo, differenti da quelle che sarebbero state stabilite con imprese indipendenti operanti nel libero mercato.
La pubblicazione del provvedimento 23 novembre 2020, n. 360494 dell’Agenzia delle Entrate ha modificato la disciplina italiana in tema di documentazione sul transfer pricing idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, con effetto dal periodo d’imposta 2020.
L’obiettivo è di consentire alle imprese residenti o stabilite nel territorio dello Stato facenti parte di un gruppo multinazionale di beneficiare della non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione (Art. 1 comma 6 e Art. 2 comma 4-ter, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). L’immunità dalle sanzioni si deduce qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate.
Documentazione
La documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, prevede la relazione di due documenti: Masterfile e Documentazione nazionale.
Il Masterfile è il documento contenente il resoconto,a livello globale, del business del gruppo multinazionale andando ad annoverare, nei vari capitoli e paragrafi, le operazioni commerciali, le politiche dei prezzi di trasferimento e le modalità di ripartizione del reddito e delle attività economiche. Così facendo, si dà accesso e possibilità alle amministrazioni fiscali di determinare l’esistenza di un rilevante rischio dei prezzi di trasferimento. È consentita la presentazione di più di un Masterfile, qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento.
La Documentazione nazionale, la Country-file, similmente, riporta le informazioni riguardanti le transizioni infragruppo attinenti all’impresa locale, offrendo, cioè, indicazioni più dettagliate concernenti specifiche operazioni avvenute internamente al gruppo. La focalizzazione ricade su dati e operazioni pertinenti all’analisi dei prezzi di trasferimento che risultano connessi alle transazioni avvenute tra le imprese associate ma situate in Stati differenti.
Con la finalità di favorire l’accessibilità alle piccole e medie imprese (volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro) è stato previsto che le stesse, a determinate condizioni, possano non aggiornare annualmente alcuni elementi dell’analisi di comparabilità.
Il sistema documentale, ottemperato con diligenza e buona fede, risponde da un lato, a un’istanza di certezza da parte delle imprese contribuenti definendo gli elementi conoscitivi usufruiti dall’amministrazione finanziaria in sede di accertamento e, dall’altro, accresce l’efficacia dell’azione di valutazione del rischio fiscale e dell’eventuale attività di controllo.
Imprese interessate
Con il venir meno delle definizioni di holding, sub-holding e società controllata, tutte le imprese residenti o stabilite nel territorio dello Stato facenti parte di un gruppo multinazionale sono tenute a predisporre i suddetti documenti.
La partecipazione minoritaria che non consente di esercitare il controllo né di diritto né di fatto, determina che le due società non possano essere considerate come imprese associate facenti parte dello stesso gruppo (Art. 110, comma 7 del TUIR). Non vi sono dubbi, dunque, che una partecipazione inferiore al 50%, in assenza di ulteriori elementi, non integra i requisiti di applicazione della norma. Dovrebbe esserci infatti influenza dominante sulla base di vincoli azionari o contrattuali (Dm del 14 maggio 2018) o influenze sulle decisioni imprenditoriali (circolare 32/1980).
Decorrenza e Termini di consegna
Il provvedimento si applica a partire dal periodo di imposta 2020.
La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.
Sarà necessario fornire informazioni supplementari o integrative della documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria qualora ne emerga l’esigenza in fase di controllo o di altra attività istruttoria. Tali informazioni di completamento devono essere recapitate entro 7 giorni dalla richiesta o entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo.